C.M. n. 34 del 1 aprile 2014 – Organico di diritto personale docente istituti di secondo grado a.s. 2014/2015 – Indicazioni operative e comunicazione contingenti

Facendo seguito alle precedenti note di questa Direzione...

Data:
6 Giugno 2014

Facendo seguito alle precedenti note di questa Direzione…

MIUR/AOODRVE/UFF.III/7420/C21                                                        Venezia,  5  giugno 2014    

 

 

                                                                                AI DIRIGENTI

  UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI

  LORO SEDI

 

  e  p.c.

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI

 Istituti Istruzione secondaria di II grado

 LORO SEDI

 

  Ai Responsabili Regionali

  OO.SS. Comparto Scuola

  LORO SEDI

 

OGGETTO: C.M. n. 34 del 1 aprile 2014 –  Organico di diritto personale docente istituti di  secondo grado a.s. 2014/2015 –  Indicazioni operative e comunicazione contingenti

      

Facendo seguito alle precedenti note di questa Direzione con le quali sono state fornite indicazioni relative alla formazione delle classi e alla definizione dell’organico di diritto della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, si forniscono le seguenti indicazioni operative riferite agli istituti di secondo grado.

Formazione Classi 

Come già precisato nelle precedenti note, per la formazione delle classi le SS.LL. faranno riferimento ai criteri e parametri numerici indicati nel “Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”approvato con D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009 n. 151, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998 n. 331 e il D.M. 3 giugno 1999.

Per la scuola secondaria di secondo grado  le classi iniziali e successive devono essere  formate secondo i parametri numerici fissati, rispettivamente, dagli artt. 16 e 17  del predetto D.P.R., che si riassumono  nella tabella che segue.

 

 

 

Scuola secondaria di II grado

(artt. 16 e 17 D.P.R. n. 81/2009)

numero minimo di alunni

 

numero massimo di alunni

classi iniziali

 

 

 

 

§          Classi iniziali (art. 16)

 

§          mantenimento cl. finali (art. 17)

§          mantenimento cl. intermedie (art. 17)

 

§          classi articolate

 

27

 

10

 

 

22

 

27 totali – con almeno 12 alunni per il gruppo minoritario

 

30

 

Le classi  che accolgono alunni disabili devono essere costituite secondo i criteri e parametri fissati dall’art. 5 del  DPR n. 81/2009. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con i predetti alunni disabili nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità e alle condizioni indicate dal comma 2 del citato art. 5 , la formazione delle stesse con più di 20 alunni.

Le SS.LL presteranno particolare attenzione e rigore nel verificare le classi proposte dai Dirigenti scolastici e, se necessario per non superare il contingente assegnato, non procederanno allo sdoppiamento delle classi in caso di una o due unità eccedenti il limite massimo previsto dal regolamento.

Dovranno comunque essere valutate con particolare attenzione le classi che accolgono alunni diversamente abili certificati e dovrà essere garantito il rispetto delle norme relative alla sicurezza.

Tasso scostamento  tra iscritti ed effettivi frequentanti

Particolare attenzione dovrà essere posta nel valutare l’incidenza, nelle classi proposte dai dirigenti scolastici, del tasso di scostamento tra il numero degli iscritti e quello degli effettivi frequentanti, riscontrato nei precedenti tre anni scolastici, inteso come  media dei tre anni citati.

Autorizzazione classi in rapporto al tasso di scostamento

Le SS.LL. autorizzeranno le classi considerando sia il numero degli alunni iscritti che quello relativo al predetto tasso di scostamento (da considerare sia in caso di aumento degli alunni sia in caso di diminuzione), tenendo presente che, qualora il tasso di scostamento dovesse comportare un aumento del numero delle classi per una, due unità, le SS.LL. non procederanno allo sdoppiamento richiesto.

Liceo scientifico –sezione sportiva (DPR 5 marzo 2013 n. 52)

Com’è noto, dall’a.s. 2014/15, negli istituti individuati nel piano regionale relativo alla nuova offerta formativa, saranno avviati  i nuovi Licei Sportivi.

Tali indirizzi, presenti a SIDI con il codice LI15, potranno essere attivati con una sola classe prima.

Il piano orario delle sezioni ad indirizzo sportivo prevede tra gli insegnamenti obbligatori “scienze motorie e sportive e discipline sportive”, riconducibili alla classe di concorso A029 (ore 6 primo anno, ore 5 secondo anno).

Come precisato nella CM n. 34/2014, l’elaborazione dell’organico della classe  prima  sarà effettuato  dal sistema informativo per tutte le materie, tranne che per la classe di concorso A029, le cui ore (6) dovranno essere inserite  a SIDI da codesti Uffici, tramite la specifica funzione.

Licei musicali

Si rammenta che i Licei musicali potranno attivare classi prime in numero non superiore a quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.

Geografia generale ed economica  

In  applicazione dell’art. 5, comma 1 del D.L. n. 104/2013 convertito in legge 128/2013, a decorrere dall’a.s.2014/15 i quadri orari del primo biennio degli istituti tecnici i e professionali sono integrati con un’ora di geografia generale ed economica, qualora, nei predetti percorsi, non sia già previsto tale insegnamento.

Il SIDI ha inserito detta ora nel primo anno di corso, ma le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, possono scegliere in quale delle due classi del biennio introdurla. 

Si evidenzia che i posti e le ore in questione non devono essere conteggiate nel contingente provinciale, costituendo un contingente aggiuntivo con specifico finanziamento previsto dalla citata legge 128/203.

Gestione organico percorsi di secondo livello – art. 4, comma 3, lettere a) b)e c)  DPR 263/2012 ( ex classi serali)

Com’è  noto, a decorrere dal prossimo a.s. 2014/15, entreranno in vigore le disposizioni di cui al DPR n. 263 del 29.10.2012, che ha previsto un generale riordino dell’istruzione per adulti.

Nell’ambito degli istituti di secondo grado individuati dalla Regione nell’ambito del Piano dell’offerta formativa, potranno essere avviati, ricorrendone le condizioni, i percorsi di secondo livello (corsi serali).

Come precisato dalla CM n. 36 del 10.4.2014, che regolamenta l’avvio dei Centri Provinciali per l’istruzione in età adulta, le classi dei percorsi di secondo livello (primo e secondo periodo didattico) potranno essere attivate solo in presenza di almeno 25 iscritti.

I  nuovi quadri orari, da applicare a tutte le classi serali,  sono pari  al 70% delle corrispondenti classi dei corsi diurni.

A tal fine i Dirigenti scolastici dovranno fare riferimento alle tabelle predisposte  dal MIUR , inviate con con nota prot. n. 1137 del 22.4.2014, che riportano i quadri orari già ridotti al 70%.

La riduzione al 70% dei quadri orari  di tali classi non comporterà riduzione della dotazione organica e  le eventuali economie potranno essere utilizzate prioritariamente per l’attivazione di nuovi percorsi di secondo livello (in presenza di un sufficiente numero di iscrizioni)  e  per le altre esigenze delle istituzioni scolastiche di secondo grado, valutate dall’Ufficio Scolastico territoriale (CM n. 1665 del 19.5.2014).

Si evidenzia che non è prevista l’elaborazione automatica dell’organico dei corsi di secondo livello, per cui i competenti Uffici territoriali,sulla base delle proposte dei dirigenti scolastici, procederanno all’acquisizione puntuale a SIDI delle cattedre e degli spezzoni residui per tutte le classi serali , come  per gli  ex indirizzi  maxisperimentali.

Si rammenta che dalla prima alla quarta classe  dovranno essere tenuti in considerazione  i piani orari del nuovo ordinamento mentre per le classi quinte  quelli del pregresso ordinamento.

Tenuto conto della ridotta consistenza dei contingenti di organico, si invitano le SS.LL. ad applicare il massimo rigore  nell’autorizzare le classi dei percorsi di secondo livello.

Potranno  pertanto essere previste, in organico di diritto, nelle  istituzioni scolastiche con corsi serali già consolidati negli anni, solo le classi che raggiungano almeno i 25 iscritti, tenendo in particolare considerazione lo scostamento verificatosi negli ultimi tre anni scolastici tra iscritti e scrutinati.

Le SS.LL. valuteranno le richieste di classi iniziali, avanzate  per la prima volta dai dirigenti scolastici, solo in sede di organico di fatto e potranno autorizzare tali classi solo qualora il numero di iscritti raggiunga le 25 unità e lo consenta la dotazione organica assegnata.

Percorsi di Istruzione e Formazione professionale (I e FP) – Offerta sussidiaria complementare

Si  ricorda che in questa regione, in base all’ Accordo territoriale, sottoscritto il 13 gennaio 2011 dal D.G. dell’USR e dall’Assessore regionale all’istruzione e formazione, è stata attuata, presso gli istituti Professionali di Stato accreditati, l’offerta sussidiaria complementare (tipologia B, Linee Guida art. 13, comma 1 legge n. 40/2007).

Ciò comporta che presso i predetti Istituti professionali possono essere attivati percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale (I e F.P.) che assumono la regolamentazione e l’ordinamento regionale.

Possono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendono conseguire solo i titoli di qualifica triennali regionali (Capo II, punto 2 Linee Guida).

Premesso che gli istituti professionali, appositamente accreditati dalla Regione Veneto, possono accogliere le iscrizioni ai predetti percorsi solo se gli stessi sono coerenti con l’offerta formativa già presente nell’istituto, si precisa che le classi prime formate con tali studenti dovranno essere distinte da quelleche comprendono gli studenti che invece intendono conseguire il diploma quinquennale statale.

Per quanto riguarda la formazione delle classi prime si forniscono le seguenti indicazioni:

 

·          tali classi dovranno essere costituite, sulla base dei parametri numerici fissati dall’art. 16 del  DPR n. 81/2009, tenendo conto del numero complessivo di studenti, sia di quelli che hanno scelto di conseguire solo la qualifica triennale regionale, sia di quelli che hanno scelto il percorso quinquennale;

·          in nessun caso dovrà essere costituito un numero di classi superiore a quello derivante dalla somma delle due tipologie di studenti;

·          non risulta inoltre possibile la costituzione di classi articolate comprendenti alunni iscritti ai due diversi percorsi;

·          le classi devono essere costituite, se il numero di iscritti lo consente, anche in presenza di soli studenti che hanno scelto il  percorso triennale regionale;

·          qualora il ridotto numero delle iscrizioni a detti percorsi non consenta la formazione di una classe, il dirigente scolastico avrà cura di informare le famiglie consentendo loro di scegliere un altro indirizzo di studi presso il proprio o altro istituto statale o presso i Centri regionali di Formazione Professionale (C.F.P.). 

Gestione classi di concorso atipiche

Particolare attenzione deve essere posta nell’individuazione degli  insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso.

Secondo le indicazioni riportate nella CM n. 34/2014, l’individuazione delle classi di concorso cui attribuire tali insegnamenti deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica.

Le scuole, avvalendosi delle funzioni del SIDI, procederanno secondo i predetti principi, ricordando che in presenza di più titolari da salvaguardare dovrà essere formulata una graduatoria unificata, secondo le regole del CCNI sulla mobilità,  e si darà la precedenza al  docente con il maggior punteggio.

In assenza di titolari da salvaguardare, l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con  codesti Uffici Scolastici territoriali, attingendo dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale.

In assenza di esubero, il dirigente scolastico, d’intesa con codesti Uffici Scolastici, sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento, assicurando un’equilibrata distribuzione dei posti tra le classi di concorso, al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Costituzione cattedre da 18 ore settimanali

Si sottolinea che tutte le cattedre costituite con orario inferiore a quello d’obbligo (18 ore settimanali) devono essere ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di contributi orari e moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi di cattedra, salvaguardando comunque l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina.

Fanno eccezione quelle cattedre che comunque non è possibile costituire con 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno essere costituite con meno di 15 ore settimanali.

II sistema informativo può costituire cattedre anche superiori alle 18 ore, qualora gli spezzoni orario non consentano di formarle entro il predetto orario. 

Coloro che, a seguito della formazione generalizzata delle cattedre con 18 ore, vengono a trovarsi in soprannumero, partecipano alle operazioni di movimento secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità per l’a.s. 2014/15.

Si invitano i competenti Uffici scolastici, in relazione al consistente  numero  di cattedre inferiori alle 18 ore, a procedere con sistematicità al completamento delle stesse utilizzando il maggior numero possibile di spezzoni residui, anche al fine di non superare il contingente dei posti teorici ( totale ore residue/18).

Cattedre di lingua e civiltà straniera

Negli istituti ove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non è consentito formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall’utenza.

Si ricorda che l’offerta dell’insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell’inglese obbligatorio) e della seconda lingua straniera, deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda  lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici territoriali solo nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

A tal fine si invitano i competenti Uffici scolastici territoriali a prestare particolare attenzione alle richieste di trasformazione avanzate dalle istituzioni scolastiche.

Utilizzo quota autonomia del 20%

Per l’utilizzo di tale quota si rinvia alle indicazioni contenute nella C.M. n. 34 del 1° aprile 2014.

Si evidenzia che l’utilizzo di tale quota non dovrà determinare, a regime,  esubero di personale e nemmeno la trasformazione di cattedre interne in cattedre orario esterne a livello di scuola, e pertanto si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili. 

Per la gestione della quota del 20% il SIDI ha attivato una specifica funzione, per gli Uffici provinciali, attraverso la quale potranno essere apportare modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno), in modo da non determinare  situazioni di esubero.

 

CONTINGENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

 

Si rendono noti i contingenti  assegnati ad ogni provincia per l’a.s. 2014/15, calcolati in proporzione al fabbisogno comunicato da codesti Uffici.

Il contingente assegnato dal MIUR a questa regione per tale ordine di scuola  per l’ a.s. 2014/15  è pari a:

14.639  posti interi (tabella allegata alla CM n. 34/2014);

15.999posti complessivi, comprensivi delle ore residue, limite da non superare in sede di definizione dell’organico di fatto.

Il contingente complessivo di 15.999 posti è inferiore rispetto al  fabbisogno rilevato e comunicato da  codesti Uffici territoriali, dopo la verifica delle classi proposte dai dirigenti scolastici.

Tale fabbisogno ammonta  infatti a 16.175 posti (+176).

Si è reso pertanto necessario determinare i contingenti provinciali, tenendo conto del numero massimo dei posti autorizzati dal MIUR (15.999), riducendo in misura proporzionale il predetto fabbisogno.

Il contingente di posti interi (14.639) è stato ripartito tra le province in proporzione ai posti interi attivati nelle singole province in sede di definizione dell’organico di diritto per l’a.s.2013/14, sulla base dei dati rilevati a SIDI.

Nella tabella che segue sono riportati, distintamente per provincia, i contingenti  citati.

Mentre il contingente relativo ai posti interi rappresenta l’obiettivo insuperabile da rispettare in organico di diritto, quello complessivo  costituisce l’obiettivo da rispettare in sede di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto.

 

PROVINCIA

OBIETTIVO ORGANICO DI DIRITTOa.s.2014/15 (POSTI INTERI)

OBIETTIVO  COMPLESSIVO  a.s. 2014/15(POSTI INTERI + POSTI DA ORE RESIDUE)

Belluno

652

728

Padova

2.692

2.896

Rovigo

808

869

Treviso

2.821

3.059

Venezia

2.349

2.631

Verona

2.352

2.605

Vicenza

2.965

3.211

Totale

14.639

(+89 rispetto OD 2013/14)

15.999

(+ 159 rispetto OF 2013/14)

 

Indicazioni Conclusive

In relazione ai molteplici e complessi adempimenti connessi con la definizione dell’organico di diritto e tenuto conto che la consistenza del contingente complessivo assegnato a questa regione non consente di soddisfare completamente il fabbisogno comunicato da codesti Uffici, si invitano ancora una volta le SS.LL. a verificare con particolare rigore le richieste delle istituzioni scolastiche, in termini di classi e posti, in modo che le stesse corrispondano ad effettive e comprovate esigenze.

Si raccomanda infine la puntuale e completa comunicazione dei dati (alunni, classi, posti) al Sistema informativo, sia da parte delle scuole che degli Uffici Scolastici territoriali.

Con riserva di fornire ulteriori comunicazioni in merito alla gestione dell’organico di fatto, si ringrazia per la consueta, indispensabile collaborazione e si inviano cordiali saluti.

 

                         Il DIRIGENTE

                                                                             F.to Rita Marcomini

Ultimo aggiornamento

6 Giugno 2014, 09:07