Adempimenti in materia di decertificazione ex art. 15 legge n. 183/11 – Costituzione gruppo di lavoro presso gli Uffici Scolastici Territoriali

( Decertificazione )   OGGETTO: Adempimenti in materia di decertificazione ex art.

Data:
28 Gennaio 2013

( Decertificazione )

 

OGGETTO: Adempimenti in materia di decertificazione ex art. 15 legge n. 183/11 – Costituzione gruppo di lavoro presso gli Uffici Scolastici Territoriali

 

Con riferimento alla richiesta dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, relativa all’oggetto, e in applicazione alle disposizioni di cui alla Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, applicativa della Legge n. 183 del 12/11/2011, questo Ufficio ha confermato l’individuazione dell’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) quale ufficio responsabile – usp.bl@istruzione.it – per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

Nello specifico, sono stati segnalati i nominativi di seguito indicati quali componenti individuati ai sensi di quanto premesso, con il compito, anche, di curare gli adempimenti e le misure organizzative necessarie per favorire la piena attuazione del processo di “decertificazione” e garantire l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e l’effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive.

 

–          Coordinatore e responsabile: sig.ra Daniela Del Pizzol –  Funzionario – Vicario del Dirigente – ddelpizzol@istruzionebelluno.it

 

–         Componente: sig.ra Luigia Padovan – Responsabile front-office – lpadovan@istruzionebelluno.it

 

–         Componente: sig.ra Meri Dal Magro – mdalmagro@istruzionebelluno.it

 

–          Componente: sig. Ivano Messina – imessina@istruzionebelluno.it

 

–         Componente: sig.ra Luciana Bortot – lbortot@istruzionebelluno.it

 

–         Componente: sig.ra Mara Cavazzini – mcavazzini@istruzionebelluno.it

 

Si unisce il formale atto costitutivo.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 72, coma 3, del D.P.R. 445/2000, come sostituito dalla Legge 183/11, “la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione”.

 

 

Ultimo aggiornamento

28 Gennaio 2013, 14:59