Equipollenze Titoli di Studio

Titoli di studio esteri

On line una guida sulle modalità di inserimento o reinserimento nelle scuole italiane degli studenti che hanno effettuato i loro studi all’estero,

oppure in una delle scuole straniere operanti in Italia – Istruzioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri


Equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello italiano 

.v. Art. 13 della L. 29/1/06, n. 29, che modifica il D. Leg.vo 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 379. 

.v. 3° comma dell’Art. 26 del D. Leg.vo 19.11.07, n. 251 

I cittadini dell’Unione Europea ed i titolari dello status di rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria, possono ottenere l’equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello corrispondente italiano (attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria, licenza secondaria di primo grado, qualifica professionale e diploma di istruzione secondaria di secondo grado) secondo le modalità qui elencate:

 Documentazione richiesta: 

1. Domanda di equipollenza diretta all’Ufficio Scolastico Provinciale (già Provveditorato degli Studi) (v. modello)

2. Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da:

  •  traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall’Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato; 
  •  legalizzazione da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italiana della firma della Autorità che ha emesso l’atto; 
  • dichiarazione dell’Autorità diplomatico-consolare italiano competente, relativa alla natura giuridica della scuola, l’ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale. 

3. Certificato di cittadinanza europea;

4. Curriculum degli studi seguiti dall’interessato, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all’estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia.

Tale curriculum, redatto e firmato dall’interessato stesso, indicherà inoltre l’esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l’equipollenza.

Programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all’estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le autorità scolastiche straniere non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali.

5. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l’interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.

6. Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi d’italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.).

7. Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo.

8. Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.

N.B. 

Per “Rappresentanza diplomatico-consolare competente” si intende l’Ambasciata o il Consolato italiano con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli; Ovvero, se si tratta di scuola istituita da un Paese terzo, la Rappresentanza diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove ha sede la casa madre. Se lo studente non ha titoli comprovanti la conoscenza della lingua e letteratura italiana, dovrà sostenere un apposito esame integrativo. Sono previste inoltre eventuali altre prove integrative stabilite caso per caso dall’Ufficio Scolastico Provinciale, a seconda del titolo per il quale si richiede l’equipollenza (D.M. 1° febbraio 1975).

Attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria e Licenza Media 

·        Lo studente che abbia i requisiti dal paragrafo precedente e abbia frequentato almeno 5 anni di scuola può ottenere l’equipollenza con il conseguimento dell’ attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria la Licenza elementare italiana. 

·        Lo studente che abbia i requisiti previsti dal paragrafo precedente e abbia frequentato almeno 8 anni di scuola può ottenere l’equipollenza a tutti gli effetti di legge con la Licenza di scuola secondaria di primo grado italiana (licenza media). 

I documenti richiesti sono gli stessi elencati sopra.

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti da cittadini italiani in scuole straniere in Italia 

v. D.Leg.vo 16.4.1994, n.297, Art. 382)

Comma 1 – I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni dell’Art. 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti all’attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria alla licenza di scuola media italiana e ai titoli finali di studio dell’istruzione superiore. Condizione: l’iscrizione presso dette scuole deve essere effettuata per l’esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera dello stesso o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all’estero.

Comma 2 – Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rilascia un “nulla osta” alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera in Italia, dopo aver verificato che la domanda di iscrizione è conforme alle disposizioni del comma 1 e dopo aver accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata dallo Stato italiano ai sensi dell’art. 266 del D. Leg.vo 297/94.

Comma 3 – La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera viene rilasciata dall’Ufficio Scolastico Provinciale a cui l’interessato presenta la relativa domanda corredata dal nulla osta, nonché da un attestato rilasciato dall’autorità consolare italiana da cui risulta che l’interessato è cittadino italiano residente o che abbia risieduto all’estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri familiari.

Modalità per la richiesta di “nulla-osta” 

I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero per motivi di lavoro

o professionali propri o dei propri congiunti, per ottenere il “nulla osta” alla prosecuzione degli studi presso scuole straniere autorizzate dallo Stato italiano, devono presentare un’apposita domanda (si allega modello fac – simile), al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica – Ufficio 6° prima dell’inizio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico, al quale si riferisce la domanda stessa.

Nei casi in cui il trasferimento da una scuola straniera all’estero ad una scuola straniera in Italia avviene durante l’anno scolastico, la richiesta di “nulla osta” può essere presentata dall’interessato al predetto Ufficio al momento del rientro in Italia.

International Baccalaureat (IB) 

La “International Baccalaureat Organization “ (IBO) fu fondata a Ginevra nel 1968 e, in quanto organizzazione senza scopo di lucro per l’educazione ha elaborato i programmi didattici che sono alla base dei certificati IB. 

Il Diploma di Baccellierato Internazionale conseguito presso le scuole autorizzate dagli alunni che abbiano seguito precisi  piani di studio dà diritto all’iscrizione ai corsi di laurea presso le Università italiane con esonero dall’esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati ai candidati stranieri residenti all’estero, purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia compresa la lingua italiana. I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l’iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l’idoneità alla penultima classe dell’Istituto secondario di secondo grado in conformità all’ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all’11^ classe o alla 12^ classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).

Ci sono ormai quasi 1.300 scuole nel mondo che sono autorizzate ad offrire i tre programmi previsti International Baccalaureat Organization: “Diploma Programme “ (DP), “Middle Years Programme” (MYP), “Primary Years Programme” (PYP).

IlDP consiste in un corso di studi pre-universitari di due anni (disponibile in inglese, francese e spagnolo) che in genere permette a studenti molto motivati di scuole secondarie di adempiere anche ai presupposti dei vari sistemi nazionali di educazione secondaria e porta al conseguimenti dell’IB, il quale dà accesso senza ulteriori esami a più di 1000 università in ca. 47 paesi. I diplomi finali delle scuole britanniche (“St.George’s British International School”, “The New School” di Roma e “Sir James Henderson School” di Milano), dei Licei francesi (Chateaubriand  di Roma, Stendhal  di Milano e Jean Giono

di Torino), del Liceo spagnolo (“Cervantes”), delle scuole svizzere (Scuola Svizzera di Roma e Scuola Svizzera di Milano) e delle scuole tedesche (“Deutsche Schulen” di Milano, Genova, Roma) sono validi per l’iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi dall’Italia, rispettivamente, con la Gran Bretagna, con la Francia, con la Spagna, con la Svizzera e con la Repubblica Federale di Germania. I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da una di dette scuole, possono iscriversi all’Università con esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana ove questa figuri comunque come lingua straniera nella scuola secondaria tra le materie di studio, e le relative prove abbiano avuto esito positivo.

I cittadini dell’Unione Europea in possesso di un titolo di studio che intendano partecipare a pubblici concorsi presso pubbliche amministrazioni e non siano in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano, possono chiedere il riconoscimento del titolo, limitatamente a quella specifica procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 38 del D.Leg.vo 165/200. (v. allegata domanda).

Articolo 38 D.Leg.vo 295/01, 1° comma

Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea 

(Art. 37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall’art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998)

1.I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale. 

2.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo’ prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche’ i requisiti indispensabili all’accesso dei cittadini di cui al comma 1. 

3.Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina. 

Aggiornato al 24/11/2011